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Protezione dalle frodi non uniforme per il fondo per la ripresa dal COVID da 650 miliardi di euro

Protezione dalle frodi non uniforme per il fondo per la ripresa dal COVID da 650 miliardi di euro
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Comunicato stampa

Lussemburgo, 11 febbraio 2026

Protezione dalle frodi non uniforme per il fondo per la ripresa dal COVID da 650 miliardi di euro

  • Anche se il quadro antifrode dell’UE del fondo per la ripresa dalla pandemia è migliorato nel tempo, permangono debolezze sistemiche
  • I dati sulle presunte frodi sono incompleti
  • Il bilancio dell’UE non sufficientemente protetto e verosimilmente non in grado di recuperare fondi spesi in modo fraudolento

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), ossia il fondo dell’UE da 650 miliardi di euro per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID‑19, presenta ancora molteplici debolezze per quanto riguarda l’individuazione, la segnalazione e la correzione delle frodi. Inoltre, anche se i paesi dell’UE hanno l’obbligo di recuperare eventuali finanziamenti usati in modo fraudolento dai destinatari finali, non sono tenuti a restituirli al bilancio dell’UE. Di conseguenza, le finanze dell’UE sono meno tutelate di quanto sarebbe possibile.

L’RRF è il programma temporaneo una tantum per aiutare i paesi dell’UE a risollevarsi dalla pandemia e costruire economie resilienti, istituito nel febbraio 2021 con una dotazione di 650 miliardi di euro. La Commissione e gli Stati membri sono congiuntamente responsabili della lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Le autorità nazionali devono fornire all’esecutivo dell’UE garanzie sull’efficacia dei sistemi di prevenzione, individuazione e correzione delle frodi.

L’UE e gli Stati membri dovrebbero avere istituito sistemi antifrode efficaci in considerazione dell’entità, del nuovo meccanismo di finanziamento e del danno reputazionale delle frodi”, ha dichiarato Katarína Kaszasová, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “L’UE rimane esposta alle frodi all’RRF perché le norme sui recuperi sono lacunose, i dati sulle frodi incompleti e la segnalazione delle frodi problematica”.

La Corte ha riscontrato che i requisiti ad alto livello dei sistemi antifrode degli Stati membri specificati nel regolamento RRF non erano sufficientemente dettagliati. La Commissione è successivamente intervenuta per potenziare tali requisiti attraverso accordi di finanziamento bilaterali, senza però chiarire ancora a sufficienza la natura dei controlli antifrode nazionali. Anche se le verifiche sui sistemi nazionali possono contribuire a migliorare l’attività antifrode, nel caso dell’RRF l’azione della Commissione è stata carente. Ad esempio, non ha stabilito con precisione le responsabilità di tutte le autorità antifrode nazionali. Inoltre, in dieci paesi la Commissione non ha potuto completare le verifiche prima di iniziare il primo ciclo di pagamenti perché non disponeva ancora di sufficienti elementi sull’efficacia dei sistemi antifrode nazionali.

I paesi dell’UE hanno adottato misure per prevenire le frodi all’RRF, ma spesso sono intervenuti tardivamente. A tali ritardi si sono aggiunte le debolezze dei sistemi di individuazione delle frodi. Ad esempio, molti paesi hanno sottoutilizzato le potenzialità delle tecniche di estrazione e di analisi dei dati che, insieme ai controlli e alle segnalazioni di informatori, sono fondamentali per scoprire le frodi.

In assenza di dati completi sulle frodi all’RRF, la Commissione ha difficoltà a svolgere una attività antifrode mirata, adottando ad esempio misure correttive, e a monitorare le azioni intraprese nei paesi dell’UE. Non esistono norme standard su come segnalare alla Commissione i casi di presunta frode che potrebbero ledere le finanze dell’UE. Gli Stati membri adottano pertanto criteri diversi per stabilire cosa costituisca una “presunta frode” e non la segnalano tutti nello stesso modo. Non è quindi possibile stimare con precisione l’entità delle frodi all’RRF.

A differenza di altri programmi dell’UE, i paesi dell’UE non hanno l’obbligo di restituire al bilancio dell’Unione gli importi recuperati presso chi commette frodi. L’unico caso in cui non sono tenuti a farlo è quando gli importi recuperati sono considerati insufficienti dalla Commissione. Questa, tuttavia, potrebbe non essere più in grado di recuperare tali importi dopo la chiusura dell’RRF alla fine di quest’anno perché il meccanismo attuale per segnalare le frodi all’RRF e gli importi recuperati non sarà più operativo. Una carenza preoccupante, dato che gli investimenti più consistenti sono programmati per gli ultimi mesi dell’RRF e la maggior parte delle rettifiche per le frodi saranno possibili solo dopo tale data.

Informazioni sul contesto

Per “frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE” si intendono le azioni intenzionali che comportano l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’UE o dai bilanci gestiti per suo conto. Le autorità nazionali ed i cittadini possono utilizzare molteplici canali per segnalare le frodi all’RRF: possono ad esempio rivolgersi alla Commissione, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Procura europea (EPPO). Nella relazione annuale 2024, pubblicata nel marzo 2025, l’EPPO aveva indicato di aver indagato su 307 casi di frode dall’avvio dell’RRF. Nel luglio 2025, la Commissione ha pubblicato un libro bianco in cui annuncia il riesame dell’architettura antifrode dell’UE.

La Corte ha analizzato l’efficacia dei sistemi antifrode dell’RRF a livello della Commissione e in quattro Stati membri: Danimarca, Spagna, Italia e Romania. Rivolge diverse raccomandazioni alla Commissione, pertinenti sia per l’RRF che per altri programmi simili futuri con pagamenti non collegati ai costi effettivi. Sollecita la Commissione a potenziare ulteriormente i controlli sui sistemi antifrode nazionali per l’RRF, migliorare la segnalazione dei casi di presunta frode all’RRF, aumentare l’impatto delle misure correttive per l’RRF e definire requisiti antifrode minimi per i paesi dell’UE in programmi futuri analoghi all’RRF.

La relazione speciale 06/2026: “Lotta antifrode nell’RRF: lavori in corso”, è disponibile sul sito Internet della Corte, assieme a una pagina di sintesi dei fatti e delle constatazioni principali.

Contatto per la stampa

Ufficio stampa della Corte: press@eca.europa.eu

Damijan Fišer: (+352) 621 552 224

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